TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Art.1 – Fonti.

La Società Torre Moline S.p.A., con sede legale in Maruggio alla Via Vittorio Emanuele, 41, presso la Casa Comunale, e con sede operativa in Campomarino di Maruggio presso il Porto Turistico di Campomarino, titolare della concessione demaniale marittima N.210 del 15 maggio 2001, rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione per mezzo della Capitaneria di Porto di Taranto, relativa allo specchio acqueo ed alle aree demaniali comprendenti il Porto Turistico di Campomarino, ha redatto il presente regolamento che dovrà scrupolosamente osservato da tutti gli Utenti e frequentatori del Porto Turistico a qualsiasi titolo.

Art.2 – Identificazione delle parti.

La Società Torre Moline S.p.A. sarà indicata nel presente regolamento con la denominazione “SOCIETA’ CONCESSIONARIA” mentre con la locuzione “UTENTE” sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente ovvero, in caso di assenza,il dipendente e/o consegnatario che utilizza a qualsiasi titolo beni, infrastrutture o servizi erogati a seguito di un rapporto regolato da apposito contratto di ormeggio di cui il presente regolamento costituisce parte integrante.

Art.3 – Sfera di applicazione.

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo beni e infrastrutture che in ogni modo rientrano nell’area in concessione demaniale marittima.

Art.4 – Modifiche al regolamento

La Società concessionaria potrà, in ogni momento e con proprie deliberazioni, modificare, aggiornare e integrare il presente regolamento al fine di una migliore gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.

Art.5 – Rapporto con l’Autorità Marittima.

Rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità marittime o con altri Enti dello Stato, possono essere intrattenuti solo dalla Società Concessionaria.

Art.6 – Organizzazione interna.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Concessionaria, attraverso il suo presidente, provvede alla gestione del porto, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, la gestione può essere affidata, previe opportune delibere del C.d’A., totalmente o per singoli servizi a persone fisiche o giuridiche, alle quali possono essere attribuiti i necessari poteri.

Nell’espletamento dei servizi e delle prestazioni, la gestione è effettuata dalla Direzione del Porto.

La Direzione del Porto turistico di Campomarino è costituita, nell’organico e nelle modalità di funzionamento, con regolare deliberazione della Società Concessionaria.

Art.7 – Obblighi della Società Concessionaria.

La Società Concessionaria, titolare della concessione demaniale, è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

  1. Pulizia dello specchio acqueo;

  2. Pulizia dei pontili, delle banchine e delle rimanenti aree demaniali, nonché raccolta differenziata dei rifiuti;

  3. Servizi antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima;

  4. Assistenza all’ormeggio/disormeggio delle unità da diporto;

  5. Servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e loro manutenzione;

  6. Illuminazione del Porto;

  7. Segnalamenti marittimi;

  8. Servizio di sorveglianza nell’ambito dello specchio acqueo e delle aree demaniali in concessione;

  9. Assistenza radiotelefonica e pronto intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell’ambito portuale;

Alla Società Concessionaria è riservato il diritto esclusivo di predisporre ulteriori servizi a valore aggiunto.

La prestazione di servizi a valore aggiunto di qualsiasi natura e da chiunque effettuata nell’ambito delle aree costituenti il Porto Turistico e, pertanto, espressamente vietata, ovvero soggetta a specifica autorizzazione della Società Concessionaria.

I servizi indicati godono della clausola di “esclusiva”, ai sensi dell’art.1567 del C.C.

Art.8 – Responsabilità e obblighi dell’Utente.

L’utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, dogane, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione del Porto, ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse.

L’Utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili, rimanendo la Società Concessionaria manlevata da qualsiasi responsabilità, poichè consegnataria e non custode.

Art.9 – Attività commerciale

In linea generale, nelle aree di cui all’atto di concessione demaniale, meglio specificato nell’art.1, che costituiscono l’ambito portuale, gli Utenti dovranno usufruire, sia a terra che a bordo, delle attività professionali e commerciali fornite dalla Società Concessionaria. Eventuali ulteriori attività ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo con specifica autorizzazione della Società Concessionaria.

Art.10 – Polizza Assicurativa.

Tutti gli Utenti che utilizzano gli ormeggi o comunque usufruiscono dei servizi del Porto Turistico devono provvedere, preventivamente, ad assicurare le proprie unità da diporto con un’adeguata polizza per i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita all’atto dell’assegnazione dell’ormeggio e in qualsiasi momento, su richiesta del personale della Società Concessionaria.

Qualora l’unità non risulti assicurata, o il massimale sia palesemente insufficiente, la Società Concessionaria potrà negare l’ormeggio o chiedere una congrua integrazione della polizza.

TITOLO II – DELL’ACCESSO AL PORTO E DELL’ORMEGGIO.

Art.11 – Caratteristiche degli ormeggi.

I posti di ormeggio sono distinti in otto categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito a fianco di ciascuna categoria:

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell’assegnazione e del posto ormeggio.

Art.12 – Disponibilità del porto all’ormeggio.

I posti di ormeggio sono contrassegnati da segnaletica adeguata. L’Utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell’ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero, salvo i casi previsti dall’art.26 del presente Regolamento.

Non è consentita la cessione del posto di ormeggio assegnato.

La vendita totale delle unità non dà al compratore il diritto di subentrare al posto di ormeggio. Per il subentro all’ormeggio, qualora si renda libero per rinuncia scritta tramite raccomandata A.R. del precedente assegnatario o per altra causa, si procede secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

I contratti di ormeggio con validità annuale, alla scadenza, si intendono tacitamente rinnovati per un pari periodo, salvo disdetta dell’Utente, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Le scadenze dei contratti annuali sono, per convenzione, al 30 giugno o al 31 dicembre. I canoni dei contratti di ormeggio annuali sottoscritti durante l’anno verranno calcolati, per il primo anno o al primo rinnovo utile, dal momento della sottoscrizione alla prima scadenza utile. Gli stessi contratti/rinnovi non potranno avere validità inferiore ai 12 mesi.

Art.13 – Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato.

Fatto salvo quanto previsto dall’art.12, ciascun Utente deve usufruire esclusivamente dell’ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza, la Direzione del Porto provvederà, di concerto con l’Autorità Marittima, a far rimuovere le unità a spese degli inadempienti, e a ormeggiarle al posto loro assegnato o alle banchine di transito o fuori dell’ambito portuale. La Società Concessionaria si riserva la facoltà di variare temporaneamente l’ubicazione degli ormeggi per avverse condizioni meteomarine, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative o altri simili eventi.

La Società Concessionaria si riserva, inoltre, la facoltà, per motivate esigenze organizzative connesse alla gestione del Porto Turistico, di modificare permanentemente l’ubicazione dei posti di ormeggio.

Le imbarcazioni o i natanti che ormeggiano senza titolo all’interno del Porto saranno rimossi a rischio e spese dei proprietari; la loro restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, custodia di eventuali danni causati ad altre unità e/o alle strutture del Porto.

Art.14 – Registro dell’utenza portuale

La Società Concessionaria deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro, cartaceo e/o informatico, con l’indicazione dei nominativi degli aventi diritto all’ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L’Utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di tipo e/o caratteristiche dell’imbarcazione. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell’imbarcazione.

E’ obbligo dell’Utente segnalare, mediante l’apposita modulistica disponibile presso la Direzione del Porto, la rimozione dell’unità al termine del contratto. Caso contrario si intenderà il posto ormeggio come occupato e l’unità si intenderà temporaneamente assente.

Art.15 – Dimensioni delle unità da diporto.

Per dimensioni delle unità da iscriversi nell’apposito registro dell’utenza portuale vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi, etc.).

Per “effettivo ingombro” si deve intendere il c.d. “fuori tutto” dell’imbarcazione. A tal fine, le imbarcazioni sono divise in categorie (vedi art.11) ed ogni categoria godrà di posti ormeggio appositamente contrassegnati.

Art.16 – Divieto di ormeggio per più di una unità da diporto.

Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola unità da diporto. Qualora l’Utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Società Concessionaria, di concerto con l’Autorità Marittima, provvederà alla rimozione delle imbarcazioni non autorizzate, addebitando al trasgressore gli oneri relativi all’operazione, fatti comunque salvi eventuali maggiori danni.

Art.17 – Tariffe

La Società Concessionaria, con propria deliberazione, determina le tariffe giornaliere, mensili, stagionali, annuali e pluriennali per la concessione in uso dei posti ormeggio, nonché le modalità per l’utilizzo di tutte le altre aree, impianti e strutture accessorie realizzate nell’ambito della concessione demaniale.

Le tariffe sono elencate in apposite tabelle disponibili in Direzione: l’Utente si impegna a prenderne visione ed accettarle.

Ai fini tariffari le caratteristiche delle singole imbarcazioni verranno rilevate dai rispettivi documenti di navigazione o, per i natanti o in altri casi particolari, mediante accertamento da parte del personale preposto.

In caso accertamento successivo alla data di sottoscrizione del contratto di ormeggio, l’eventuale incongruenza tra i dati dichiarati e quelli rilevati avrà valore in ordine alla definizione, ed alla loro esazione, dei corrispettivi non corrisposti alla Società Concessionaria dalla stessa data di sottoscrizione, oltre che all’aggiornamento d’ufficio della categoria di appartenenza dell’unità.

Gli Utenti sono tenuti al pagamento anticipato dei corrispettivi di cui alle tariffe in vigore. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente presso la Direzione del Porto, secondo le modalità e nelle forme da essa determinate.

Per contratti di ormeggio stagionali ed annuali è facoltà della Società Concessionaria concedere una rateizzazione;

In caso di insolvenza viene riconosciuto alla Società Concessionaria il diritto di ritenzione dell’imbarcazione, con facoltà di arripamento della stessa, al fine di procedere alla relativa alienazione a termini di legge (C.C.2795-6-7).

E’ facoltà della Società Concessionaria deliberare riduzioni delle tariffe per gli iscritti ad associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio del Comune di Maruggio, che abbiano nel proprio oggetto sociale la promozione delle attività marinare.

E’, inoltre, facoltà delle stessa Società Concessionaria deliberare riduzioni delle tariffe ai residenti nel territorio del Comune di Maruggio.

La Società Concessionaria rilascia, a fronte di ogni pagamento, idonea quietanza, che dovrà essere esibita dall’Utente ad ogni richiesta della Direzione del Porto o del personale preposto.

Art.18 – Riserva di posti alle imbarcazioni in transito.

Sono riservate alle unità da diporto in transito un numero di ormeggi non inferiore ad un decimo degli ormeggi utili ai fini commerciali del Porto Turistico.

Art.19 – Unità da diporto in transito.

Le unità da diporto degli Utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione del Porto l’assegnazione di un posto ormeggio, devono sostare nell’avamporto fino a quando non abbiano ottenuto l’assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni.

La sosta delle unità agli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse unità potranno essere autorizzate a prolungare la sosta sino a quando sussiste detta disponibilità.

I comandanti delle unità battenti bandiera comunitaria (U.E.) provenienti da un altro porto non comunitario e quelli battenti bandiera non comunitaria, provenienti da qualsiasi altro porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art.20 – Tariffe per unità da diporto in transito

A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle unità in transito devono corrispondere le tariffe stabilite annualmente con delibera della Società Concessionaria e approvate dall’Autorità Marittima.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli uffici della Direzione anticipatamente per il periodo dichiarato della sosta. Nei casi di prolungamento della sosta previsti dall’art.19, il pagamento del residuo deve essere effettuato entro le ore 20:00 del giorno prima della partenza.

Art.21 – Accesso al posto di ormeggio.

Le unità con pescaggio non superiore a due metri possono accedere ai rispettivi posti ormeggio senza nessuna formalità, salvo diverse disposizione di ordine generale contingenti emanate dalla Direzione del Porto.

Le unità con pescaggio superiore, al loro primo ingresso devono attendere nell’avamporto le disposizioni della Direzione del Porto. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio e disormeggio, entrata ed uscita dal porto.

Art.22 – Modalità di ormeggio.

E’ vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi alle bitte catenarie appositamente predisposte.

E’ vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l’ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell’Utente di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del Porto; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente (comunque non inferiore a 2 per lato) per evitare danni alla propria ed altrui unità.

In caso di temporanea assenza da bordo, la passerella deve essere sollevata o, in caso di prolungata assenza, deve essere completamente rientrata.

La Direzione del Porto può disporre d’ufficio la sostituzione e/o il rinforzo degli ormeggi o dei parabordi, oppure l’allontanamento delle unità in difetto, con l’addebito all’Utente delle spese sostenute.

Gli Utenti di unità da diporto aperte, sono tenuti a provvedere allo svuotamento dell’acqua piovana. Per motivi di sicurezza, questa operazione potrà essere effettuata dal personale incaricato dalla Direzione del Porto, con addebito delle spese all’Utente.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il comandante/armatore/proprietario della stessa.

Art.23 – Efficienza delle unità da diporto.

Le unità da diporto che accedono al porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza della navigazione e per lo stazionamento, nonché essere in regola con la normativa vigente in materia di diporto nautico. La Direzione del Porto ha facoltà di effettuare controlli per verificare quanto dichiarato e sottoscritto dell’Utente nell’apposita scheda di richiesta ormeggio/contratto di ormeggio.

Qualora sussistano violazioni alle suddette norme o sia stato dichiarato il falso, la Direzione informerà l’Autorità Marittima per le azioni di competenza e potrà rescindere dal contratto richiedendo gli eventuali danni arrecati, e/o trattenendo tutti i canoni già versati.

Art.24 – Entrata ed uscita dal porto.

Durante le manovre di entrata e di uscita dal porto e per gli spostamenti nell’ambito del porto, le unità da diporto devono:

  1. Tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;

  2. Mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi e comunque non provocare onda;

  3. Dare precedenza alle unità in uscita.

Solo le imbarcazioni addette al servizio del porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità sopra indicato.

Salvo casi specificatamente autorizzati, è fatto divieto a tutte le unità a vela di navigare nell’ambito portuale ed a meno di duecento metri dall’imboccatura del porto con la sola propulsione velica.

 

Art.25 – Movimento delle unità in porto.

Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizione impartite dalla Direzione del Porto.

I comandanti delle unità sono comunque responsabili della corretta esecuzione delle manovre. La Direzione potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l’operatività e l’utilizzazione del porto. In caso di assenza del proprietario o suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto degli stessi, la Direzione del porto, informata l’Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Art.26 – Assenze superiori alle 24 ore.

In caso di prevista assenza dell’unità oltre le 24 ore, l’Utente deve avvertire la Direzione del Porto, indicando la data e l’ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere, nonché la data di previsto ritorno. Simile comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di previsto rientro dopo le ore 20.00.

Per periodi di prevista assenza dell’unità superiori ai 3 (tre) giorni, è fatto obbligo all’Utente di farne comunicazione, mediante l’apposita modulistica disponibile presso la Direzione del Porto, indicando la data prevista di rientro, affinché questa possa disporre per l’utilizzazione dell’ormeggio, per il periodo di assenza indicato.

In caso di rientro prima della data indicata, il personale incaricato ai servizi provvederà alla provvisoria sistemazione dell’unità. L’anticipato rientro dovrà essere comunicato in tempo utile.

Art.27 – Gestione ormeggi.

E’ prerogativa esclusiva della Società Concessionaria la gestione dei posti di ormeggio, anche quelli temporaneamente lasciati liberi (vedi art.26) poiché è rigorosamente vietato il subaffitto.

Art.28 – Assistenza radiotelefonica.

La Società Concessionaria svolgerà il servizio di ascolto radio sul canale 16 della banda VHF/FM per l’assistenza all’utenza nautica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Art.29 – Operazioni di alaggio, varo, riparazione e manutenzione.

Le operazioni di alaggio, varo, riparazione e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente negli spazi indicati dalla Direzione del Porto. L’utilizzo di attrezzature di sollevamento e di movimentazione dovrà essere effettuato dal personale autorizzato dipendente della Società Concessionaria o da questa espressamente autorizzato. Per dette operazioni dovranno essere occupati gli spazi strettamente necessari attenendosi alle disposizioni della Direzione del Porto e al presente regolamento.

L’utilizzo dei mezzi meccanici non di proprietà non di proprietà della Società Concessionaria potrà essere autorizzato dalla Direzione del Porto in caso di indisponibilità/insufficienza/inadeguatezza dei mezzi di proprietà della Società Concessionaria, sempre che le ditte siano iscritte negli appositi registri dell’Autorità Marittima (art 68 C.N.).

Art.30 – Accesso ai pontili.

L’accesso ai pontili è riservato:

  1. Al personale dipendente o fiduciario della Società Concessionaria;

  2. Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate;

  3. Al personale autorizzato dalla Direzione del Porto.

E’ vietato l’accesso ai pontili qualsiasi ne sia il motivo a qualsiasi tipo di autoveicolo, motociclo, ciclomotore o bicicletta ed eccezione di mezzi impiegati dal personale della Società Concessionaria.

Potrà essere autorizzato dalla Direzione del Porto per il tempo strettamente necessario, ed esclusivamente per condurli negli appositi parcheggi, il passaggio di motocicli, ciclomotori e biciclette trasportate a bordo delle imbarcazioni.

Il trasporto di oggetti di particolare ingombro che comunque non possono essere trasportati a mano, deve essere effettuato sui pontili esclusivamente tramite i mezzi ed il personale, preposto all’occorrenza, della Direzione del Porto.

Il mancato rispetto del presente articolo comporterà l’allontanamento delle persone non autorizzate e la rimozione forzata dei mezzi e/o oggetti, a spese dei proprietari/Utenti responsabili..

Art.31 – Deposito di materiale.

E’ vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro, le banchine, i moli e i pontili, i piazzali e le strade di transito. In caso di inosservanza la Direzione del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell’Utente responsabile.

Art.32 – Accesso alle banchine o ad altri punti di carico e scarico.

Gli Utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della Direzione del Porto, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati.

Art.33 – Accesso al porto.

L’accesso al porto è consentito oltre che ai soggetti di cui ai precedenti art.30 e art.32, anche ai visitatori, previa specifica autorizzazione della Direzione.

Art.34 – Accesso agli animali.

All’interno del porto, i soli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali possa arrecare danno, molestie o disagio agli altri Utenti. I cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere provvisti di museruola. I proprietari sono tenuti ad utilizzare paletta e sacchetto igienico per la raccolta di eventuali rifiuti organici. Gli stessi proprietari sono altresì responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a persone e cose.

Art.35 – Accesso e sosta di autoveicoli/motoveicoli.

Nell’ambito del porto possono accedere esclusivamente gli autoveicoli/motoveicoli assegnatari di posto macchina, muniti dell’apposito contrassegno e in regola con le vigenti norme di circolazione stradale, nel rispetto delle norme di circolazione e dei limiti di velocità indicati dall’apposita segnaletica.

La Direzione del Porto potrà, di volta in volta, consentire l’accesso ad autoveicoli non assegnatari di parcheggi fissi interni anche per singole operazioni di carico/scarico da effettuarsi secondo quanto disposto nell’art.32. Al termine delle operazioni, l’autoveicolo dovrà essere riportato all’esterno dell’area portuale.

La Direzione provvederà, a spese dei proprietari e salve le maggiori sanzioni comminate dalle Autorità, alla rimozione forzata dei veicoli in difetto ed al loro trasporto in area esterna al porto.

Agli assegnatari dei posti macchina sarà consegnato apposito contrassegno, che deve essere mantenuto in posizione ben visibile dall’esterno del veicolo per il periodo di permanenza in porto.

TITOLO III – COMPORTAMENTO, SICUREZZA, ANTINQUINAMENTO E ANTINCENDIO.

Art.36 – Balneazione, pesca e varie.

La balneazione e la pesca sono disciplinate in ambito portuale dall’Autorità Marittima a mezzo di apposite ordinanze.

Comunque in tutto l’ambito portuale sono vietati:

  1. La pesca di qualsiasi tipo, da bordo e da terra, nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi;

  2. Il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica o agli altri Utenti;

  3. Salire sui massi frangiflutti e sui muri di sponda, sia della diga foranea che di quella sottoflutto;

  4. Ingombrare con l’attrezzatura di bordo (salvagenti, gommoni, biciclette, etc,) e con oggetti di qualsiasi genere le banchine ed i pontili

Art.37 – Collegamenti con le prese a terra.

A) Elettrico:

Il collegamento con le prese di energia elettrica dovrà essere effettuata a cura dell’Utente, utilizzando esclusivamente spine e cavi in ottimo stato, di sezione adeguata alla potenza specificata sul punto di allacciamento nell’armadietto di distribuzione, e che siano corrispondenti agli standard e alle norme di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati i collegamenti volanti o multipli ovvero con cavi e spine non idonei. E’ altresì vietato agli Utenti qualsiasi intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell’energia elettrica.

B) Idrico:

Il collegamento agli erogatori dell’acqua potabile dovrà essere effettuato a cura dell’Utente, utilizzando esclusivamente tubature flessibili in ottimo stato e a perfetta tenuta, dotate di idoneo raccordo, o di apposito terminale a chiusura automatica, e che finiscano con un rubinetto (una valvola) di chiusura.

E’ vietato, nei mesi di giugno, luglio e agosto, l’uso dell’acqua potabile nelle ore diurne, sia per lavare le imbarcazioni o le attrezzature che per l’igiene personale.

Art.38 – Unità senza persone a bordo.

In assenza di persone a bordo di unità ormeggiata è tassativamente vietato:

  1. il collegamento alle prese idriche ed elettriche del pontile e delle banchine;

  2. lasciare i motori accesi.

In caso di inosservanza dei divieti, il personale della Direzione è autorizzato a staccare qualsiasi collegamento alle prese e a spegnere i motori.

La Società Concessionaria non sarà responsabile per eventuali danni contestati dagli Utenti a seguito degli interventi previsti in questo articolo.

Art.39 – Esecuzione di lavori a bordo e in ambito portuale.

Fermo restando le disposizioni emanate dall’Autorità Marittima in merito, è vietata l’esecuzione di lavori di riparazione/manutenzione alle unità in tutto l’ambito portuale senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

In ogni caso:

  1. per effettuare lavori in conto proprio:

  • Chiunque intenda eseguire lavori in economia alla propria unità, deve chiedere ed ottenere il permesso dal personale incaricato e concordare le modalità di esecuzione, sia in ordine alla sicurezza che agli spazi ed alla tempistica;

  • È vietato l’uso della fiamma ossidrica o simili sulle unità, salvo autorizzazione dell’Autorità Marittima;

  • È vietato l’uso di cavi elettrici di prolunga senza l’autorizzazione del personale preposto, che verificherà anche l’idoneità degli stessi;

  • È consentito l’utilizzo di piccole apparecchiature elettriche, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza in vigore.

  1. per effettuare lavori conto terzi:

  • Nell’ambito del Porto, la Direzione può consentire, dietro presentazione di apposita domanda scritta, l’esecuzione di lavori in conto terzi solo alle persone e/o ditte che possono operare in ambito portuale secondo le modalità previste dall’art.68 C.N., ad eccezione del personale addetto ai servizi, previsto dal presente Regolamento;

  • Nella richiesta, da presentarsi alla Direzione del Porto almeno 24 ore prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno essere specificati nel dettaglio i lavori che si intende eseguire sull’unità, oltre che il nominativo della persona/ditta che eseguirà i lavori.

  • L’omissione di presentazione della richiesta, o l’inizio dei lavori senza l’autorizzazione, comporterà l’immediato allontanamento della persona/ditta dal Porto Turistico e l’applicazione di una sanzione all’Utente di €.100,00 i.e. a titolo di risarcimento e, se necessario, la rimozione dell’unità o la rescissione del contratto di ormeggio.

  • I lavori non possono essere effettuati in assenza del personale preposto alla sorveglianza, e dovranno essere eseguiti secondo le opportune prescrizioni date dallo stesso personale.

Art.40 – Impiego sommozzatori.

Ogni intervento che richiede l’impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nel porto e deve essere autorizzato dalla Direzione. Tale disposizione è valida sia per l’esecuzione dei lavori che per gli interventi occasionali, come il recupero di oggetti sul fondo, cime nell’elica, etc..

Ogni intervento, deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente e i sommozzatori devono essere iscritti negli appositi registri dell’Autorità Marittima.

Gli interventi eseguiti a causa o su richiesta dell’Utente saranno addebitati allo stesso secondo le apposite tabelle, se da queste previsti; caso contrario verranno singolarmente vagliati ed autorizzati.

Art.41 – Tutela contro l’inquinamento acustico ed elettromagnetico

E’ vietato:

  1. mettere in moto le unità all’ormeggio, a meno che non si stia lasciando l’ormeggio e comunque per non più di 20 minuti sia per i motori principali che per quelli ausiliari;

  2. l’uso dei segnali acustici, per ragioni non di sicurezza;

  3. effettuare lavori rumorosi ed in genere tenere comportamenti che possano arrecare disturbo agli altri Utenti;

  4. tenere in funzione, nell’ambito portuale, apparati radar.

Art.42 – Tutela contro gli inquinamenti.

E’ vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o di altro nell’ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. Sia per i rifiuti solidi che per quelli liquidi dovranno essere utilizzate le strutture appositamente adibite alla bisogna nell’area portuale, osservando le direttive impartite dalla Direzione, con particolare riferimento a quelle per la raccolta differenziata.

Per esigenze personali si dovrà fare uso dei servizi igienici a terra.

Art. 43 – Misure antinquinamento per gli Utenti.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l’intervento ispettivo a bordo delle unità e salva l’osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento del porto:

  1. In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell’acqua, di moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto provvedendo, nel contempo, a mettere in atto con i mezzi a sua disposizione ogni azione tesa a sospendere la fuoriuscita del carburante ed a contenere l’inquinamento. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, da personale incaricato dalla Direzione del Porto, a spese dell’Utente responsabile;

  2. Prima della messa in moto del motore, l’Utente deve provvedere alla areazione del vano motore ed adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;

  3. Ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi nel liquido di sentina e che non vi siano perdite dello stesso in atto;

  4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

  5. Il rifornimento di carburante alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l’apposito centro di distribuzione carburante. E’ assolutamente vietata, nell’ambito del porto, diversa modalità di rifornimento, anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia in qualsiasi altro sistema. In caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc. – il soggetto, Utente o titolare di cantiere/officina/ditta che necessita di rifornirsi di carburante deve chiedere autorizzazione all’Autorità Marittima, per il tramite e con il parere favorevole della Direzione del Porto, qualunque sia la quantità di carburante;

  6. I comparti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati.

  7. È vietato l’uso di detergenti e/o prodotti chimici, schiumogeni e non, non idonei all’uso marino;

Art.44 – Mezzi antincendio

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali, al riguardo predisposti, in conformità con il piano antincendio del Porto Turistico.

Al momento dell’ormeggio, a poppa dell’unità – ed in luogo ben visibile ed accessibile – dovrà essere ubicato un estintore in perfetta efficienza per il pronto impiego.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell’Autorità Marittima, che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Società Concessionaria all’uopo destinato per tale intervento.

Le spese relative agli interventi, operati in conseguenza degli incendi summenzionati, sono a carico dell’Utente responsabile, che dovrà, altresì, farsi carico dell’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del porto.

Art.45 – Misure da adottare in caso di incendio.

In caso di inizio di incendio a bordo di una unità sia il personale della stessa che quello delle unità vicine deve mettere in atto ogni azione tesa a spegnere l’incendio, avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, telefono, invio di personale presso gli uffici, etc.) la Direzione del Porto che informerà l’Autorità Marittima ed i Vigili del Fuoco.

In particolare, l’unità incendiatasi deve essere immediatamente isolata a cura del personale della Società Concessionaria e/o del proprietario.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.

Art.46 – Garanzie assicurative.

Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo e alaggio, manutenzione, rifornimento carburante, etc.) nell’ambito del porto devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Direzione del Porto. Questa, inoltre, potrà richiedere ulteriori garanzie assicurative per gli operatori che esplichino una qualsiasi attività nell’ambito portuale.

Art.47 – Vigilanza/Guardiania.

La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell’ambito del porto turistico.

La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza devono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi dei trasgressori, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte dell’Utente, è riconosciuta alla Direzione del Porto la Facoltà di allontanarlo dall’area portuale.

Qualora nella fattispecie si ravvisino reati di competenza dell’Autorità Marittima, la stessa sarà opportunamente informata per i provvedimenti del caso.

Art.48 – Collaborazione con le Pubbliche Autorità.

La Direzione del Porto, nell’espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità che operano all’interno dell’area portuale (Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza).

La Società Concessionaria curerà che vengano rispettate le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell’utenza.

Con particolare riferimento dalle operazioni di soccorso, antinquinamento e antincendio, disporrà, ove richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Inoltre, per quanto di competenza, curerà la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Art.49 – Sanzioni.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare il presente Regolamento; è incarico del personale preposto controllare ed assicurarne il rispetto, comunicando le eventuali infrazioni alla Direzione che potrà adottare particolari provvedimenti a carico degli Utenti non escluso, e fermo restando eventuali responsabilità civili e penali, la risoluzione del contratto.

La Società Concessionaria potrà predisporre specifiche sanzioni a carico dei contravventori delle norme, impartite dalla Società stessa, che regolano l’utilizzazione del Porto.

In caso le gravi violazioni al presente Regolamento riguardino Utenti vincolati da contratto, nonché per mancato pagamento da parte degli stessi delle tariffe previste, la Società Concessionaria, avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Le sanzioni saranno applicate dalla Direzione del Porto.

Art.50 – Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla Delibera di approvazione del C.d’A. della Società Concessionaria ed ha efficacia anche su tutte le utenze in corso.

Gli Utenti che hanno un contratto in essere sono tenuti ad adeguarsi a quanto prescritto in questo Regolamento, senza ulteriore comunicazione scritta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.51 – Foro Competente.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle norme del Codice della Navigazione e del Regolamento di attuazione, nonché a quelle del Codice Civile e Penale.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società Concessionaria e l’Utente in relazione alle violazioni delle norme del presente Regolamento e/o per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’ormeggio, saranno di competenza del Tribunale di Taranto – Sez. distaccata di Manduria.